Statuto del CISCU

Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane

 

 

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito il Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane, che ha sede in Lucca attualmente sulle Mura Urbane nella Casermetta del Baluardo San Paolino, ma l' Assemblea può costituire sedi distaccate a giudizio del Consiglio Direttivo.

È apolitico e non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 2 - Scopo

Il centro pone a suo fine:

a - ricerche e pubblicazioni scientifiche sulle opere murarie di difesa;

b - Convegni, Congressi, Conferenze, Mostre ed altre iniziative tendenti ad approfondire la conoscenza di tali opere di difesa, ad attuarne la valorizzazione sul piano storico ed artistico, nonché ad assicurarne la conservazione.

c - Collaborazione con Enti e Istituzioni Culturali che operano nei settori di interesse del Centro, e primariamente con quelli che, per i loro compiti istituzionali, incidono sullo studio, il restauro, la conservazione e la valorizzazione delle mura di Lucca.


Art. 3 - Soci

Possono essere Soci del Centro tutte le persone interessate agli scopi di cui all' art. 2 che ne facciano richiesta allegando la quota dell' anno in corso nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; tali domande dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci devono rispettare le norme del presente Statuto, conformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi del Centro ed essere disposti a collaborare al perseguimento degli scopi sociali.

Perde i diritti elettivi il Socio che non versa la quota annuale per più di tre anni consecutivi.
L' esclusione di un Socio è riservata alla decisione dell' Assemblea.

Eventuali dimissioni devono essere comunicate per scritto al Consiglio Direttivo.
I Soci Fondatori, gli ex-Presidenti del C.I.S.C.U. e coloro che a giudizio del Consiglio Direttivo hanno particolari meriti saranno nominati Soci Onorari.


Art. 4 - Organi Sociali

Organi del Centro sono:

a - il Presidente;

b - il Consiglio Direttivo;

c - l' Assemblea dei Soci;

d - il Collegio Sindacale.



 

 

Art. 5 - Finanziamento

Il Centro provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a - con le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo;

b - con i contributi, sovvenzioni, donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o privati, di organismi di ricerca nazionali e internazionali, di eventuali altri mezzi finanziari derivanti da specifiche iniziative o progetti attuati nell' ambito dei fini del Centro.

 

Art. 6 - Assemblea dei Soci

L' assemblea dei Soci è composta dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Elegge a maggioranza di 2/3 con separata votazione:

a - il Consiglio Direttivo;

b - il Collegio Sindacale.

L' Assemblea stabilisce l' indirizzo generale del Centro, ne approva il bilancio, procede alla elezione delle cariche sociali.

L' Assemblea è convocata ogni anno in seduta ordinaria per l' approvazione del bilancio e della relazione del Presidente sull' attività del Centro entro il trentuno marzo dell' anno successivo.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno un quarto dei soci ne faccia domanda per scritto al Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci con lettera almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei Soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni Socio dispone di un voto che esprime personalmente.

Gli aventi diritto a partecipare all' Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta.

Nessun Socio può avere più di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente.

Le delibere dell' Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3.

Nelle votazioni a maggioranza semplice in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

 

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca l' Assemblea e il Consiglio Direttivo, firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti del Centro, nonché i mandati di pagamento congiuntamente al Tesoriere.

Nei casi di urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dovranno poi essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo da convocarsi entro otto giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume interinalmente le funzioni un Vice Presidente.
Il Presidente eletto non può restare in carica più di due mandati consecutivi.



Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri dei quali sette eletti dall' Assemblea.

Sono membri di diritto: il Sindaco di Lucca, l' Assessore alla Cultura del Comune di Lucca, il Presidente dell' Amministrazione Provinciale o suo delegato.

Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Membri del Consiglio Direttivo sono impegnati ad offrire la loro competenza e le loro prestazioni a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti, salvo per la sospensione dei soci, per la quale è richiesta l' approvazione dei 2/3 del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta da parte di almeno 1/3 dei membri.

Il Consiglio Direttivo può deliberare purché il numero dei presenti non sia inferiore alla metà dei componenti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente che presiede lo stesso Consiglio Direttivo, nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere ed il Segretario che sono scelti tra i Soci e ne stabilisce i poteri, delibera l' ammissione di nuovi Soci, la sospensione o la decadenza dei Soci, approva i programmi di attività del Centro e ne risponde all' Assemblea. Elegge nel suo seno uno o due Vice Presidenti.
A parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo cura l' esecuzione delle delibere prese dall' Assemblea, approva il Bilancio Finanziario Consuntivo, redige il Progetto di Bilancio Preventivo da sottoporre all' Assemblea, determina ogni anno l' ammontare delle quote sociali e decide su tutte le questioni non riservate all' assemblea.
Qualora un Consigliere eletto, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive, egli decadrà dalla carica ed al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.

 

Art. 9 - Sostituzione dei Membri Eletti

Qualora nel corso del triennio si verifichi la necessità di sostituire il Presidente, un Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo che provvede all' elezione del nuovo Presidente entro un mese, e per tale periodo esplica le funzioni di reggente.

In caso di necessità di sostituzione di un componente del Consiglio Direttivo, si provvede alla surroga in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo, con la nomina del primo dei non eletti nell' ultima Assemblea.


Art. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovraintende agli aspetti finanziari ed amministrativi del Centro ed è responsabile dei fondi e delle erogazioni del Centro stesso; esercita inoltre le attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.


Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario ha il compito della redazione e tenuta dei verbali di ogni seduta e di tenere regolarmente aggiornato il libro dei Soci.

Esercita inoltre i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente.

Per lo svolgimento della sua attività risponde al Presidente.


Art. 12 - Collegio Sindacale

La gestione finanziaria è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri, di cui uno con le funzioni di Presidente, e due supplenti.

Le vacanze che si verificassero nel Collegio Sindacale, per dimissioni o altre cause sono coperte per cooptazione dei membri supplenti e con il primo dei non eletti nell' ultima Assemblea.



Art. 13 - Esercizio Finanziario

L' Esercizio Finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

L' erogazione delle spese, entro i limiti del Bilancio e la situazione delle delibere degli organi sociali, viene attuata mediante regolari mandati di pagamento.


Art. 14 - Norme Generali

Per quanto non previsto o precisato nel presente statuto si intende valgano le norme di legge vigenti in tema di associazioni, ed in carenza le decisioni della Assemblea dei Soci. L' erogazione delle spese, entro i limiti del Bilancio e la situazione delle delibere degli organi sociali, viene attuata mediante regolari mandati di pagamento.

 

Art. 15 – scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti dell’Assemblea stessa, sia in prima, sia in seconda convocazione. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio  residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Free Joomla! template by L.THEME